Informazioni sul riconoscimento di diplomi esteri
Informazioni sul riconoscimento di diplomi esteri
Il Segretariato generale della CDPE confronta la sua formazione con la corrispondente formazione Svizzera. Se la sua formazione è equivalente, le viene rilasciato un attestato ufficiale che certifica il riconoscimento del suo diploma in Svizzera. Se vi sono differenze sostanziali tra le formazioni, la CDPE decreta cosiddette misure di compensazione presso un’alta scuola pedagogica in Svizzera, prima che il suo diploma possa essere riconosciuto.
Il Segretariato generale della CDPE esamina le seguenti formazioni o diplomi esteri:
Nota: gli insegnanti e le insegnanti delle scuole professionali devono rivolgersi alla SEFRI.
La domanda va presentata per via elettronica.
Crei un account sul portale online (CH-Login) seguendo quanto indicato nelle istruzioni
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1a tappa – Informazioni
La seguente immagine fornisce una prima visione globale sulle possibili formazioni per insegnanti in Svizzera.
Una volta presentata la domanda, la CDPE verificherà se in Svizzera la sua formazione è paragonabile con il livello scolastico richiesto. Si tratta di un esame d’equipollenza individuale.
Il controllo si basa su quanto segue:
Nota sul volume degli studi in ECTS
La CDPE confronta la sua formazione con quella svizzera per il livello di insegnamento richiesto/ per i livelli di insegnamento richiesti in termini di livello di istruzione, volume degli studi e contenuto degli studi.
60 crediti ECTS corrispondono ad un anno di studio. 1 ECTS corrisponde a circa 30 ore di lavoro.
Ulteriori informazioni
I requisiti per l’esercizio della professione d’insegnante variano da Paese a Paese. La CDPE è vincolata ai requisiti legislativi del Paese d’origine.
Possono essere presi in esame solo i diplomi che nel Paese d’origine soddisfano i requisiti per un’abilitazione all’insegnamento a pieno titolo e senza restrizioni. L’abilitazione all’insegnamento deve sussistere per ogni livello d’insegnamento e per ogni materia richiesta. In caso di dubbi, è possibile ottenere una conferma scritta dal Ministero dell’Istruzione del proprio Paese d’origine.
Nota: Un’autorizzazione a insegnare o l’assunzione come insegnante non equivale all’abilitazione all’insegnamento.
Il suo diploma soddisfa fondamentalmente i requisiti per presentare una domanda d’esame (= la sua domanda è quindi ammissibile) se ha completato con successo tutte le parti della formazione per insegnanti nel suo Paese d’origine, compresi gli esami professionali per i livelli d’insegnamento e le materie richieste, ed è in possesso dei certificati di lingua richiesti (si veda check list).
Lei non è sicuro/a di essere abilitato/a a pieno titolo e senza restrizioni per insegnare a un determinato livello scolastico?
Richieda al Ministero dell’Istruzione del suo Paese d’origine una conferma con i dettagli dei livelli scolastici, compresa l’età degli alunni e delle alunne e le materie per le quali ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento a pieno titolo e senza restrizioni.
Verifichi se è in possesso dei certificati di lingua richiesti:
Insegnerà esclusivamente in una delle lingue nazionali della Svizzera (p.es. matematica o storia ecc.)
C2 in una lingua nazionale svizzera (tedesco, francese, italiano)
Insegnerà in una delle lingue nazionali della Svizzera e almeno una materia di lingua straniera (p.es. matematica e inglese ecc.)
C2 in una lingua nazionale svizzera (tedesco, francese, italiano)
C1 per le materie di lingua straniera richieste (p. es. inglese, spagnolo, russo, ecc.).
Osservazione speciale per il livello primario: Se non presenta un certificato di lingua straniera di livello C1, rinuncia automaticamente all’esame di queste materie di lingua straniera.
Insegnerà solo materie di lingua straniera (p.es. le materie inglese e/o russo):
Caso speciale International School (la lingua di insegnamento non è il tedesco, il francese o l’italiano):
Tutti i certificati di lingua devono essere sostanzialmente disponibili al momento della presentazione della domanda. Nei seguenti casi il termine può essere prolungato al massimo di 2 anni a partire dalla presentazione della domanda (si veda anche Promemoria - Esigenze riguardo alle competenze linguistiche:
La sua domanda viene esaminata sulla base dei documenti presentati.
Nella check list documenti da presentare trova una panoramica di tutti i documenti necessari. Se mancano documenti o informazioni, l’elaborazione della sua domanda può subire ritardi. La check list spiega quali informazioni devono risultare dai documenti da inoltrare.
Tutti i documenti richiesti vengono caricari in formato digitale sul portale online nella fase finale.
Può inoltrare la sua domanda completa di tutti i documenti in qualsiasi momento.
Prima di presentare la domanda, la preghiamo di rispondere alle seguenti domande:
Ho tutti i documenti necessari ( Check list documenti da presentare)?
La domanda va inoltrata per via elettronica. Creare un account sul portale online (CH-Login) seguendo quanto indicato nelle istruzioni
Durata: Quanto tempo ci vorrà per esaminare la mia domanda?
La domanda viene esaminata esclusivamente sulla base dei documenti presentati. Qualora i documenti presentati non contengano le informazioni richieste o se le informazioni contenute non sono sufficienti a verificare il titolo di studio, l'esame delle domande diventa più difficile. Ciò può comportare un notevole allungamento dei tempi di elaborazione delle domande.
Le seguenti circostanze conducono ad un allungamento dei tempi di elaborazione:
In Svizzera la competenza per le assunzioni spetta ai Cantoni, di regola all'autorità scolastica locale. Informazioni in merito ai posti di lavoro vacanti si trovano sui diversi portali d'impiego, nei giornali locali/regionali o sui siti dei direttori cantonali dell’educazione pubblica. Informazioni sui concorsi scolastici nel Cantone Ticino si trovano sul sito del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.
Può già candidarsi per posti vacanti anche se il Segretariato generale della CDPE non ha ancora deciso in merito alla sua domanda. L’istituto che offre l’impiego decide se il riconoscimento è una condizione necessaria per la candidatura o se può essere presentato successivamente.
Se non le interessa il riconoscimento del suo diploma estero, bensì lo studio, la prosecuzione dello studio o la formazione continua in Svizzera, può mettersi direttamente in contatto con l’istituto che offre la formazione che le interessa. L’elenco delle scuole universitarie svizzere riconosciute è pubblicato sul sito www.swissuniversities.ch.
Se le interessa la riconversione all’insegnamento per accedere alla formazione di insegnante può rivolgersi direttamente ad un’alta scuola pedagogica.
Sul sito della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI è pubblicata una panoramica delle autorità svizzere di competenza per il riconoscimento dei principali gruppi di professioni.
Per spiegazioni supplementari si prega di rivolgersi al punto di contatto nazionale per il riconoscimento delle qualifiche professionali della SEFRI.
Anche gli insegnanti di scuole professionali sono pregati di rivolgersi alla SEFRI.
Un privato (persona fisica) può inoltrare ricorso contro una decisione di riconoscimento della CDPE presso una Commissione di ricorso indipendente.