Attualmente, la CDPE sta attuando undici accordi intercantonali.
Questo elenco fornisce una panoramica di tutti i concordati che la CDPE attua attualmente. La raccolta completa di tutti gli atti normativi (diritto concordatario e diritto d’esecuzione) è disponibile nella raccolta delle basi giuridiche della CDPE.
I concordati costituiscono diritto intercantonale ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione federale. I concordati entrano in vigore quando sono stati ratificati da un certo numero di Cantoni. Il quorum necessario è definito nel rispettivo accordo. La decisione di aderire a un concordato spetta al parlamento cantonale rispettivo. A seconda del Cantone, questa decisione è soggetta a un referendum obbligatorio o facoltativo.
Il Concordato scolastico, il Concordato HarmoS, il Concordato sulla pedagogia speciale ed il Concordato sulle borse di studio stabiliscono i valori di riferimento, le condizioni quadro e i principi per la coordinazione scolastica.
Il Concordato scolastico del 1970 costituisce la base giuridica per la collaborazione dei Cantoni nel settore dell’educazione e regola alcuni valori di riferimento strutturali (età d’inizio della scolarità, durata dell’obbligo scolastico). Alcuni parametri sono stati aggiornati con l'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria del 2007 (Concordato HarmoS).
Entrata in vigore: 14 dicembre 1970
Cantoni aderenti: tutti i Cantoni tranne il Ticino
Il Concordato HarmoS definisce i parametri fondamentali per la scuola obbligatoria che si riferiscono all’articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale. Le precedenti soluzioni nazionali contenute nel Concordato scolastico del 1970 relative all’età d’inizio della scolarità e all’obbligo scolastico vengono aggiornate.
Entrata in vigore: 1° agosto 2009
Cantoni aderenti: BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NE, SG, SH, SO, TI, VD, VS, ZH
Adesione respinta: AR, GR, LU, NW, UR, TG, ZG
Nel Concordato sulla pedagogia speciale, i Cantoni stabiliscono condizioni quadro comuni per il settore della pedagogia speciale: offerta di base, aventi diritto, strumenti comuni.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2011
Cantoni aderenti: AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SH, TI, UR, VD, VS, ZH
Nel Concordato sulle borse di studio i Cantoni stabiliscono i principi e gli standard minimi per la concessione dei sussidi all’istruzione.
Entrata in vigore: 1° marzo 2013
Cantoni aderenti: tutti i Cantoni tranne AI, NW, SO, SZ
Sulla base dell’Accordo sul riconoscimento dei diplomi, la CDPE può riconoscere a livello nazionale i diplomi scolastici e professionali cantonali nel suo ambito di competenza e stabilire requisiti minimi per il riconoscimento.
Sulla base dell’Accordo sul riconoscimento dei diplomi, la CDPE può riconoscere a livello nazionale i diplomi scolastici e professionali cantonali nel suo ambito di competenza e stabilire requisiti minimi per il riconoscimento.
Entrata in vigore: 1° gennaio1995
Cantoni aderenti: tutti i Cantoni
Gli accordi sui finanziamenti e la libera circolazione conclusi dalla CDPE dal 1991 permettono la parità di accesso alle istituzioni di formazione (soprattutto a livello terziario) in tutta la Svizzera e regolano la compensazione degli oneri tra i Cantoni.
L'accordo regola l'accesso alle scuole universitarie professionali sul piano intercantonale, nonché i contributi che i Cantoni di domicilio delle studentesse e degli studenti devono versare alle istituzioni responsabili delle scuole universitarie professionali.
Entrata in vigore: 1° ottobre 2005
Cantoni aderenti: tutti i Cantoni + Principato del Liechtenstein
L'accordo regola l'accesso intercantonale alle scuole che offrono delle formazioni specifiche per la promozione di allievi superdotati a livello secondario I e secondario II. Si tratta di un «accordo à la carte» in cui ogni Cantone aderente decide autonomamente quali offerte sottoporre all’accordo e a quali offerte partecipare finanziariamente.
Entrata in vigore: 1° agosto 2004
Cantoni aderenti: AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH + Principato del Liechtenstein
L'accordo regola il contributo dei Cantoni firmatari alle spese dell’insegnamento professionale, nonché alle spese delle formazioni professionali a tempo pieno.
Entrata in vigore: 1° agosto 2007
Adesioni: tutti i Cantoni ad eccezione di SG, ZH + Principato del Liechtenstein
Questo accordo regola l'accesso intercantonale ai cicli di formazione proposti dalle scuole specializzate superiori e riconosciuti dalla Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr).
Entrata in vigore: 1° gennaio 2014
Cantoni aderenti: tutti i Cantoni + Principato del Liechtenstein
L'accordo regola, a livello intercantonale, l'accesso alle università cantonali e alle istituzioni nel settore universitario.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2022
Cantoni aderenti: tutti i Cantoni + Principato del Liechtenstein ad eccezione di JU
Secondo l'articolo della Costituzione federale sulle scuole universitarie (art. 63a Cost.), la Confederazione ed i Cantoni provvedono in comune al coordinamento nel settore universitario.