- Informazioni generali
- Livello primario (incl. scuola dell’infanzia o ciclo di entrata) e livello secondario I
- kein Titel
La Costituzione federale (Cost. art. 19 e 62) assicura che i Cantoni provvedano a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani e gratuita nelle scuole pubbliche. I Cantoni sono responsabili della regolamentazione e del controllo della scuola obbligatoria. Spetta ai Comuni la responsabilità delle scuole elementari. Le scuole del livello secondario I possono essere gestite anche dal Cantone.
