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La Costituzione federale (Cost. art. 19 e 62) assicura che i Cantoni provvedano a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani e gratuita nelle scuole pubbliche. I Cantoni sono responsabili della regolamentazione e del controllo della scuola obbligatoria. Spetta ai Comuni la responsabilità delle scuole elementari. Le scuole del livello secondario I possono essere gestite anche dal Cantone.