I Cantoni coordinano assieme alla Confederazione il settore universitario. La CDPE disciplina il riconoscimento dei diplomi di insegnamento rilasciati dalle scuole universitarie.
Secondo l'articolo della Costituzione sulle scuole universitarie (art. 63a Cost.), la Confederazione ed i Cantoni provvedono in comune al coordinamento nel settore universitario e alla garanzia della qualità. Il settore universitario comprende le università, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. La base legale dei Cantoni per poter attuare questo mandato costituzionale è l'Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2013. Tutti i Cantoni hanno aderito al Concordato.
La Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) è l’organo politico comune tra la Confederazione e i Cantoni. Il coordinamento avviene all'interno della Conferenza dei rettori delle università svizzere (swissuniversities). Il Consiglio svizzero di accreditamento è responsabile dell'accreditamento delle università.
Sulla base dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento di diplomi scolastici e professionali del 1993, la CDPE riconosce i diplomi di cicli di studio universitari che qualificano per la professione di insegnante o per una professione scolastica nell'ambito della pedagogia speciale. Questi cicli di studio si svolgono per lo più nelle alte scuole pedagogiche. Il riconoscimento consente di svolgere l'attività professionale in tutta la Svizzera e permette la mobilità internazionale.
La CDPE adegua costantemente le proprie regolamentazioni sulle professioni scolastiche (insegnanti, professioni scolastiche nell’ambito della pedagogia speciale) alle mutate condizioni quadro e agli obiettivi della scuola e del campo professionale. Nel 2019, per esempio, la CDPE ha rivisto le basi per il riconoscimento a livello nazionale dei diplomi d'insegnante. In primo luogo l'obiettivo della revisione consisteva nel riunire diversi testi giuridici e di renderli formalmente corretti. Il Regolamento sul riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per l'insegnamento a livello elementare, secondario I e alle scuole di maturità è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. In questa nuova base legale sono confluite anche le innovazioni degli ultimi anni, per esempio la regolamentazione del riconoscimento a livello nazionale per la riconversione all'insegnamento.
Raccolta delle base giuridiche / Capitolo 4 Riconoscimento dei diplomi
Sulla la basa dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, il Segretariato generale della CDPE tiene una lista degli insegnanti ai quali è stato revocato, per decisione cantonale, il diritto all’insegnamento o l’autorizzazione all’esercizio della professione. La lista si basa sulle segnalazioni dei Cantoni. Il diritto all’insegnamento può essere revocato per reati di diritto penale o per altri motivi, quali ad esempio malattie da dipendenza o altre malattie. I motivi della revoca non sono segnalati dai Cantoni e pertanto il Dipartimento Diritto del Segretariato generale della CDPE non li conosce.
Le autorità cantonali e comunali, responsabili dell’assunzione degli insegnanti, ricevono su domanda scritta al Segretariato generale della CDPE (Dipartimento Diritto) informazioni riguardo all’eventuale revoca del diritto all’insegnamento di una data persona.
Le domande scritte sono da inoltrare al:
Segretariato generale della CDPE
Dipartimento Diritto
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
Casella postale
3001 Bern
E-Mail
Documenti di base:
La registrazione dei dati personali relativi alla revoca del diritto all’insegnamento permette al potere pubblico di adempiere i compiti che gli competono legalmente. L’interesse pubblico è dato dal dovere di protezione della scuola come istituzione e dei bambini e dei giovani che gli sono affidati. La tenuta della lista è sancita dall’articolo 12bis dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.
Quale organo di diritto pubblico con sede nel Cantone di Berna, la CDPE applica, per la raccolta dei dati, il diritto sulla protezione dei dati del Cantone di Berna e per il principio di trasparenza la legislazione bernese, nonché la relativa decisione d’applicazione del Comitato della CDPE.